Progettazione

Impianti Fotovoltaici

Impianti Fotovoltaici

La CAT Engineering S.r.l. ha un know-how tecnico di alto livello ed esperienza specifica nella progettazione ed installazione di impianti fotovoltaici. Oggi il mercato del fotovoltaico ha trovato la sua definitiva consacrazione, favorito anche dalla riduzione dei costi legati all’installazione degli impianti. La CAT Engineering S.r.l. si occupa della gestione dell’intero iter realizzativo e, in particolare:

  • analisi preliminare delle modalità ottimale di installazione;
  • progettazione impianto con rilascio della documentazione finale di progetto;
  • domanda di connessione ENEL;
  • documentazione progettuale e burocratica richiesta per le autorizzazioni presso i Comuni e/o gli altri Enti interessati;
    pratica GSE;
  • registrazione Gaudì;
  • pratica Agenzia delle Dogane;
  • fornitura materiali;
  • installazione impianto.

1 si deve fare tenendo conto dei valori del PUN (prezzo unico nazionale) e PZ (prezzo zonale del mercato del giorno prima MGP).

Ad ogni modo riteniamo chiarito il concetto senza tali ulteriori complicazioni.

Detrazione fiscale

Istallando un impianto fotovoltaico, un utente privato può usufruire delle detrazioni fiscali IRPEF per recuperare in fase di dichiarazione dei redditi il 50% delle spese sostenute per la realizzazione dell’impianto (Articolo 4, D.L. n. 201/2011).

Inoltre, per gli impianti fotovoltaici al beneficio delle detrazioni fiscali IRPEF si aggiunge il beneficio dell’IVA agevolata al 10% anzichè al 22%.

 

Decreto FER-1

Incentivi rinnovabili, gli impianti ammessi:

Il decreto suddivide gli impianti che possono accedere agli incentivi in quattro gruppi in base alla tipologia, alla fonte energetica rinnovabile e alla categoria di intervento:

Gruppo A: comprende gli impianti:

  • eolici “on-shore" di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento;
  • fotovoltaici di nuova costruzione.

Gruppo A-2: comprende gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.

Gruppo B: comprende gli impianti:

  • idroelettrici di nuova costruzione, integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o potenziamento;
  • a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento.

Gruppo C: comprende gli impianti oggetto di rifacimento totale o parziale:

  • eolici “on-shore";
  • idroelettrici; 
  • a gas residuati dei processi di depurazione.

Come accedere agli incentivi

Sono previste due diverse modalità di accesso agli incentivi a seconda della potenza dell'impianto e del gruppo di appartenenza:

  • Iscrizione ai Registri: gli impianti di potenza superiore a 1 kW (20 kW per i fotovoltaici) e inferiore a 1 MW che appartengono ai Gruppi A, A-2, B e C devono essere iscritti ai Registri, attraverso i quali è assegnato il contingente di potenza disponibile sulla base di specifici criteri di priorità;
  • Partecipazione a Procedure d'Asta: gli impianti di potenza superiore o uguale a 1 MW che appartengono ai Gruppi A, B e C devono partecipare alle Aste, attraverso le quali è assegnato il contingente di potenza disponibile, in funzione del maggior ribasso offerto sul livello incentivate e, a pari ribasso, applicando ulteriori criteri di priorità.

In caso di interventi di potenziamento, per tutte le tipologie di fonte, per determinare la modalità di accesso agli incentivi la potenza da considerare corrisponde all'incremento di potenza a seguito dell'intervento.

Gli impianti rientrati in posizione utile  nel rispettivo contingente possono accedere agli incentivi dopo essere entrati in esercizio e aver presentato l'apposita domanda di accesso al GSE.

Gli incentivi sono riconosciuti all'energia elettrica prodotta netta immessa in rete dall'impianto, calcolata come minor valore tra la produzione netta (a sua volta pari alla produzione lorda ridotta dei consumi dei servizi ausiliari, delle perdite di linea e di trasformazione) e l'energia elettrica effettivamente immessa in rete, misurata con il contatore di scambio.

Sono previsti due differenti meccanismi incentivanti, in funzione della potenza dell'impianto:

  • la Tariffa Onnicomprensiva, costituita da una tariffa unica, corrispondente alla tariffa spettante, che remunera anche l'energia elettrica ritirata dal GSE;
  • un Incentivo, calcolato come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario dell'energia, poiché l'energia prodotta resta nella disponibilità dell'operatore.

Per gli impianti di potenza fino a 250 kW è possibile scegliere una delle due modalità, con la possibilità di passare da una modalità all'altra non più di due volte nel corso dell'intero periodo di incentivazione.

Gli impianti di potenza superiore a 250 kW è possibile invece accedere al solo Incentivo.

Tariffe Onnicomprensive e Incentivo sono erogati dal GSE a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale, per un periodo specifico per ciascuna tipologia di impianto pari alla vita utile dell'impianto stesso. La data di entrata in esercizio commerciale può essere scelta dall'operatore, purché compresa nei 18 mesi successivi all'entrata in esercizio dell'impianto.

Sono inoltre previsti due premirispettivamente per gli impianti fotovoltaici di cui al gruppo A-2, erogato su tutta l'energia prodotta, e per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito.

Per gli impianti che partecipano alle procedure di Registro e Asta aperte successivamente al 1° gennaio 2021, le tariffe di riferimento sono ridotte del 5% per gli impianti del Gruppo A e del 2% per gli impianti del Gruppo B.

Come presentare domanda

Il GSE ha pubblicato la Guida all'utilizzo del Portale FER-E in cui sono indicate le modalità di presentazione delle richieste di iscrizione ai Registri e alle Aste. 

Il documento descrive in dettaglio le fasi di compilazione di una nuova istanza singola e le modalità di presentazione di un aggregato di impianti, le informazioni richieste in ciascuna delle fasi descritte e le funzionalità dell’applicativo.

 

Scambio sul posto

Il servizio di Scambio sul Posto è una particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.

Nello Scambio sul Posto si utilizza quindi il sistema elettrico quale strumento per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica prodotta ma non contestualmente autoconsumata. Condizione necessaria per l’erogazione del servizio è la presenza di impianti per il consumo e per la produzione di energia elettrica sottesi a un unico punto di connessione con la rete pubblica.

Il contributo di Scambio sul Posto è una sorta di rimborso che viene calcolato in base alla quantità di energia scambiata con la rete.
Di fatto rimborsa al proprietario dell’utenza una parte dei costi sostenuti nella bolletta elettrica poiché l’energia acquistata e pagata a prezzo pieno durante l’anno (energia prelevata dalla rete) viene in parte o in toto “restituita” alla rete per via della produzione del fotovoltaico (energia immessa in rete).

In sintesi nella bolletta dell’energia elettrica paghiamo:

  • I servizi di vendita (prezzi dell’energia e dei servizi di dispacciamento e commercializzazione);
  • I servizi di rete (tariffe di trasmissione, distribuzione e misura);
  • Gli oneri generali di sistema (incentivazione FER, smantellamento nucleare, ricerca di sistema, bonus sociale, agevolazioni per industriali energivori e per i consumi ferroviari agevolati);
  • Le imposte (accise e IVA).

Lo Scambio sul Posto rimborsa una parte dei servizi di vendita (quota energia e dispacciamento), le componenti variabili per DTM (distribuzione, trasmissione e misura) e gli oneri generali. Il tutto è calcolato sulla parte di energia “scambiata con la rete”.

Un esempio numerico verosimile: 

se nel 2018 abbiamo prelevato 1000 kWh dalla rete e li abbiamo tutti scambiati (quindi abbiamo immesso minimo 1000 kWh) allora riceviamo un contributo di Scambio sul Posto per ogni kWh scambiato pari a circa 11 centesimi di euro (6,65 c€ per valore della materia energia1 e 4,35 c€ per rimborso delle componenti variabili).

Il prezzo medio pagato al proprio fornitore di energia per quel kWh potrebbe essere stato invece anche di 20 centesimi di Euro ed incorpora altri servizi non rimborsati dallo Scambio sul Posto.

1 si deve fare tenendo conto dei valori del PUN (prezzo unico nazionale) e PZ (prezzo zonale del mercato del giorno prima MGP). Ad ogni modo riteniamo chiarito il concetto senza tali ulteriori complicazioni.

Il contributo di Scambio viene calcolato, come abbiamo visto, in parte sul valore della “materia energia” ed in parte sul valore di componenti della tariffa elettrica le quali non sono uguali per tutte le utenze.

Per spiegare l’impatto della progressività sul calcolo dello Scambio sul Posto prendiamo in esempio un’utenza che ha avuto un prelievo di energia elettrica nell’anno 2018 pari 1.800 kWh.
Nel prezzo di ogni kWh troviamo una quota relativa ai servizi di rete e oneri generali che viene rimborsata dallo Scambio sul Posto pari a 4,35 centesimi. Se la stessa utenza preleva annualmente più di 1.800 kWh allora pagherà un prezzo maggiore per ogni kWh che eccede la soglia dei 1.800 kWh annui. In questo caso e solo per i kWh che eccedono la soglia, la quota relativa ai servizi di rete e oneri generali rimborsata dallo Scambio sul Posto è pari a 8,045 centesimi.

È evidente che a parità di energia scambiata, maggiore è il prelievo annuale, maggiore è il prezzo pagato, maggiore la quota che viene rimborsata con lo Scambio sul Posto.

Per approfondimenti sulla Riforma delle tariffe dell’energia elettrica e sulle conseguenze per chi ha un impianto fotovoltaico rimandiamo al provvedimento emanato dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) con l’obiettivo di superare la vecchia struttura tariffaria dell’energia elettrica. La riforma delle tariffe di rete (ARERA).

Certificati bianchi

Al fine di promuovere una maggiore efficienza energetica, i Certificati Bianchi (CB), o Titoli di Efficienza Energetica (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il risparmio energetico in una struttura abitativa e l’utilizzo in maniera ottimale dell’ energia.

In media ogni kW di fotovoltaico produce all’anno un certificato bianco, il cui valore si aggira intorno ai 110 €. Nel caso di un impianto fotovoltaico residenziale di 3 kW si ottiene quindi circa 330€ all’anno (dati 2014).

 

Superbonus 110%

superbonus al 110% da applicare anche al fotovoltaico

Con questa misura incentivante puoi avere la detrazione fiscale al 110% spalmato in 5 anni sulla spesa massima ammissibile. Quindi ad esempio se spendi 10.000 euro, ogni anno potrai vantare un credito di imposta di 2.200 euro per 5 anni. Tale importo va a diminuire in compensazione ciò che avresti pagato in tasse.

Un impianto fotovoltaico deve far parte di un investimento più ampio e la spesa ammessa del fotovoltaico non può superare determinate soglie

L’incentivo potenziato è dedicato in particolare a questi interventi principali:

  1. all’isolamento termico delle superfici opache per oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, il cosiddetto cappotto;
  2. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti termici centralizzati ad alta efficienza energetica come previsto dal decreto (pompe di calore, solare termico, etc.);
  3. Interventi legati al sisma-bonus. La zona sismica 4 è stata esclusa (quella meno pericolosa).

La realizzazione di un impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo deve essere combinata con almeno uno di questi tre maxi-interventi.

Attenzione! L’impianto deve essere collegato alla rete elettrica. Ciò significa che gli impianti fotovoltaici ad isola sono esclusi.

Come dicevamo queste regole valgono anche per i condomini.

Gli interventi devono riguardare principalmente le parti comuni. Inoltre, è fondamentale che gli impianti di climatizzazione invernale vengano sostituiti da impianti centralizzati.

Non solo, in tutti i casi puoi aggiungere colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Ottimo modo per sfruttare l’energia solare e accrescere l’autoconsumo.

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L’impianto fotovoltaico deve essere acquistato contestualmente agli altri interventi principali sopra descritti.

Comunque, non deve superare la spesa massima di 2.400 euro per ogni kW. Nel caso invece di demolizione e ricostruzione dell’edificio la soglia è di 1600 euro al kW.

La spesa massima rispecchia i costi medi di mercato di un impianto fotovoltaico chiavi in mano.

Nel complesso, la spesa massima ammissibile non può superare 48.000 euro. Questo importo si somma all’ammontare previsto sugli altri interventi.

Ad esempio: se sostituisco il mio impianto di climatizzazione invernale e mi faccio installare anche l’impianto fotovoltaico, quale sarà l’ammontare della spesa massima che rientra nel Superbonus?

Se il mio edificio fosse un’unità unifamiliare dovrei fare la somma di 30 mila euro più 48 mila euro. Dunque, la soglia diventa nel complesso 78 mila euro.

Se poi decidi, e sarebbe piuttosto saggio, di installarti anche il sistema di accumulo devi aggiungere altre 48 mila euro. In tal caso arriveresti ad una spesa massima ammissibile di 126 mila.

 
Colonnine ricarica per auto elettrica

Colonnine ricarica per auto elettrica

CAT Engineering Srl si propone come partner per studio di fattibilità, progettazione esecutiva, progettazione dei sistemi di gestione per la direzione lavori e collaudo finale di infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici.

Possiamo progettare soluzioni impiantistiche delle stazioni di ricarica auto elettriche di ogni genere e per ogni tipologia di cliente:

amministrazioni pubbliche, parcheggi, privati, centri commerciali, alberghi, aziende, condomini, ecc.

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DEFINIZIONI

«INFRASTRUTTURA DI RICARICA PER VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA»: un’infrastruttura elettrica, incluso il punto di ricarica, che per la sua realizzazione richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica o una modifica della connessione esistente;

«PUNTO DI RICARICA»: un’interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico alla volta o sostituire la batteria di un veicolo elettrico alla volta.

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LEGISLAZIONE

DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257 Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi.

Tra le novità introdotte dal d.lgs 257/2016 viene anche modificato l’art. 4 del Testo unico dell’edilizia (dpr 380/2001), con la previsione che:

dal 31 dicembre 2017, i Comuni devono adeguare il regolamento edilizio prevedendo che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista la predisposizione all’allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli

Tale obbligo riguarda:

  • gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 m2 e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello
  • gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unita’ abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello

Dovrà essere consentita la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o meno, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali.

 

STATO ATTUALE DELLA NORMATIVA

Le norme relative alle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici che contengono sia i requisiti di sicurezza che costruttivi, sia le prove a cui sottoporre i componenti del “sistema di ricarica per veicolo elettrico” per renderli affidabili e sicuri, sono elaborate contemporaneamente alla messa sul mercato dei veicoli elettrici, allo scopo di sincronizzare la normativa con le più recenti innovazioni tecnologiche, come verrà descritto più avanti. Purtroppo, la situazione attuale vede ora sul mercato “sistemi di ricarica” non conformi ai requisiti di sicurezza necessari per essere utilizzati da persone “non avvertite o formate”.

Nella Figura 2 sono stati riportati gli elementi fondamentali per consentire la carica di un veicolo con la terminologia che nel seguito verrà utilizzata. Si parla di sistema presa/spina sul lato stazione di carica e di connettori se ci si riferisce al lato veicolo.

Elementi  fondamentali  per consentire la carica di un veicolo

 

CEI EN 61851-1 SISTEMA DI RICARICA CONDUTTIVA DEI VEICOLI ELETTRICI
Attualmente la norma che riporta le prescrizioni necessarie per la ricarica dei veicoli elettrici è la Norma CEI EN 61851-1:2012-05 “Sistema di ricarica conduttiva dei veicoli elettrici – Parte 1: Prescrizioni generali”.
CEI EN 62196 SPINE, PRESE FISSE, CONNETTORI MOBILI E FISSI PER VEICOLI ELETTRICI
Attualmente sono normati (CEI EN 62196-2 “Spine, prese fisse, connettori mobili e fissi per veicoli – Carica conduttiva dei veicoli elettrici – Parte 2: Compatibilità dimensionale e requisiti di intercambiabilità di attacchi a spina e alveoli per corrente alternata”) 3 tipi principali di prese, spine e connettori specifici per la carica del veicolo elettrico in CA differenziati in funzione della corrente, della tensione nominale, del numero delle fasi e del numero dei contatti pilota, ovvero utilizzabili, con alcune restrizioni, per i modi di carica 3, 2 e 1 (Tabella 2) 

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l PNIRE è il piano nazionale di riferimento per tutti i soggetti che operano in materia di ricarica di veicoli elettrici.

Tra gli obiettivi principali del PNIRE c’è quello di istituire una Piattaforma Unica Nazionale (PUN) per fornire servizi informativi a tutti gli stakeholder interessati dallo sviluppo della mobilità elettrica. La Piattaforma prevede il controllo ed il monitoraggio delle infrastrutture di ricarica pubbliche finalizzato al controllo (per gli enti gestori) e alla fornitura di informazioni (per gli utenti finali), anche attraverso lo sviluppo degli Open Data.

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Specifiche tecniche punti di ricarica

Dal 18 novembre 2017 sono operative le nuove specifiche tecniche relative ai punti di ricarica per i veicoli elettrici, come previsto dal dlgs 257/2016, all’art. 4 comma 5, secondo cui:

I punti di ricarica di potenza standard per i veicoli elettrici, escluse le unità senza fili o a induzione, introdotti o rinnovati a decorrere dal 18 novembre 2017, si conformano almeno alle specifiche tecniche di cui all‘allegato I, punto 1.1, e ai requisiti specifici di sicurezza in vigore a livello nazionale. I punti di ricarica di potenza elevata per i veicoli elettrici, escluse le unita’ senza fili o a induzione, introdotti o rinnovati a decorrere dal 18 novembre 2017, si conformano almeno alle specifiche tecniche di cui all‘allegato I, punto 1.2.

Allegato 1, punto 1.1. I punti di ricarica di potenza standard a corrente alternata (AC) per veicoli elettrici sono muniti, a fini di interoperabilità, almeno di prese fisse o connettori per veicoli del tipo 2, quali descritti nella norma EN62196-2. Mantenendo la compatibilità del tipo 2, tali prese fisse possono essere munite di dispositivi quali otturatori meccanici.

Allegato 1, punto 1.2. I punti di ricarica di potenza elevata a corrente alternata (AC) per veicoli elettrici sono muniti, a fini di interoperabilità, almeno di connettori del tipo 2, quali descritti nella norma EN62196-2. I punti di ricarica di potenza elevata a corrente continua (DC) per veicoli elettrici sono muniti, a fini di interoperabilità, almeno di connettori del sistema di ricarica combinato «Combo 2», quali descritti nella norma EN62196-3

Il d.lgs 257/2016 recepisce la Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, con l’obiettivo di raggiungere l’interoperabilità dei sistemi di ricarica su tutto il territorio dell’Unione Europea.

Di seguito vediamo le specifiche introdotte dalla normativa europea per le infrastrutture per la mobilità elettrica sia per automobili sia per veicoli leggeri, quali scooter e motocicli ed in particolare analizzeremo i seguenti aspetti:

  • sistemi di carica
  • tipi di connessione
  • modi di carica

 

Sistemi di carica

Attualmente sono definiti 3 tipi di connessione per la carica e 4 modi di carica per un totale teorico di quasi 12 varianti sul tema senza contare i diversi tipi di connettori, prese e spine.

La corrente (e quindi la potenza) di carica è ovviamente inversamente proporzionale ai tempi di carica, ma da un punto di vista dell’impianto può rapidamente raggiungere valori abbastanza elevati di potenza da erogare.

Nella tabella seguente riportiamo i tempi tipici di carica per autovettura elettrica di media taglia.

CEI Magazine | LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI: INTEROPERABILITÀ E  SICUREZZA | CEI Magazine

  • Ricarica lenta. Impiega da 6 a 8 ore per la ricarica completa del veicolo. La potenza è inferiore ai 10 kW.

  • Ricarica quick. La ricarica completa varia da 2 a 3 ore con una potenza erogabile di 22 kW.

  • Ricarica rapida. Funziona sia con corrente alternata sia con corrente continua ed offre tempi più veloci rispetto a tutti gli altri tipi di ricarica.

 

Tipi di connessione

Secondo la normativa europea, i tipi di connessione attualmente normati per la carica dei veicoli elettrici sono 3 in funzione del lato o dei lati dotati di connessione non fissa:

1. il veicolo elettrico è connesso al punto di carica utilizzando un cavo di alimentazione e una spina permanentemente fissati al veicolo stesso

2. il veicolo elettrico è connesso al punto di carica utilizzando un cavo di alimentazione removibile provvisto di connettore mobile e spina per il collegamento alla presa di alimentazione in c.a.

3. il veicolo elettrico è connesso al punto di carica utilizzando un cavo di alimentazione e un connettore mobile permanentemente fissati all’apparecchiatura di alimentazione

 

Modi di carica

Attualmente ci sono 4 modi di carica differenziati in funzione delle seguenti caratteristiche:

  • regime (CA, CC)
  • corrente massima
  • tipo di connettore
  • presa/spina
  • eventuale comunicazione/controllo tra il veicolo e la stazione di carica

 

Modo 1

Il Modo 1 di carica si riferisce al collegamento del veicolo elettrico alla rete di alimentazione CA (Corrente Alternata) utilizzando prese e spine normate fino a 16 A, ovvero ordinarie prese e spine per uso domestico o industriale oppure prese e spine speciali ma comunque conformi ad una (qualsiasi) norma internazionale IEC.

Nei Paesi in cui è consentito, l’uso del modo 1 di carica potrebbe, per un certo periodo, rimanere la modalità di ricarica più diffusa per locali privati (compresi garage residenziali e parcheggi aziendali) grazie alla semplicità e al basso costo d’investimento.

Con una corretta realizzazione e aggiornamento dell’impianto elettrico, il Modo 1 consente la ricarica in sicurezza.

Il modo 1 di carica può essere paragonato ai sistemi elettrici di preriscaldo dei motori, che sono di uso comune nei paesi del nord Europa da molti anni senza aver manifestato alcun problema di sicurezza.

 

Modo 2

Anche il Modo di carica 2 per il collegamento del veicolo elettrico alla rete di alimentazione prevede prese e spine conformi ad uno standard IEC, International Electrotechnical Commission, (ordinarie o ad hoc) ma con corrente nominale fino a 32 A.

L’introduzione del Modo di carica 2 è stato inizialmente pensato per gli Stati Uniti e considerato una soluzione transitoria in attesa dello sviluppo di infrastrutture dedicate.

Recentemente, tuttavia, il Modo 2 sembra aver destato un rinnovato interesse anche in Europa, nella prospettiva di sostituire il Modo 1 per la carica presso punti non dedicati.

Oltre agli ovvi svantaggi di avere un dispositivo di controllo posizionato sul cavo, lo svantaggio principale del Modo 2 è che il box di controllo protegge il cavo a valle e il veicolo, ma non la spina stessa, che in realtà risulta essere uno dei componenti più soggetti ad usura.

 

Modo 3

Il Modo di carica 3 prevede il collegamento diretto del veicolo elettrico alla rete CA (Corrente Alternata) di alimentazione utilizzando apparecchiature di alimentazione dedicate. La norma internazionale richiede un contatto pilota di controllo tra il sistema di alimentazione e il veicolo elettrico con le seguenti funzioni:

  • inserimento dei connettori
  • continuità del conduttore di protezione
  • funzione di controllo attiva.

 

Modo 4

Il modo di carica 4 è l’unico modo di carica che prevede il collegamento indiretto del veicolo elettrico alla rete CC (Corrente Continua) di alimentazione utilizzando un convertitore esterno, e un conduttore pilota di controllo che si estende alle attrezzature permanentemente collegate alla rete.

Con il modo di carica 4 il carica batterie non è più a bordo del veicolo ma nella stazione di carica.