L’Attestato di Prestazione Energetica è il risultato di una procedura di calcolo che permette di valutare il rendimento energetico di un edificio.
Le prestazioni energetiche dell’edifico dipendono da molti fattori, ma gli elementi che incidono maggiormente sul rendimento energetico sono l’impianto di climatizzazione invernale, la coibentazione delle superfici disperdenti (pareti e solette verso ambienti non riscaldati) ed infissi.
Possiamo dire che l’ Attestato di Prestazione Energetica permette di dare una valutazione di quanta energia l’edificio disperde rispetto a quella che è stata usata per tenere lo stesso edificio in condizioni di comfort. Esso, in prima approssimazione, misura le dispersioni energetiche dell’edifico rispetto al rendimento del generatore di calore.
A questo si deve aggiungere il contributo dato dalle fonti rinnovabili e dal sistema di acqua calda sanitaria.
[accordion] [accordion_item title='Redazione APE']
Per redigere l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) occorre:
Firma incarico
Sopralluogo
Visura e piantina catastale
Documento di riconoscimento di un intestatario dell'immobile
Caratteristiche del fabbricato
Dati di tutti gli impianti
Caratterisitiche degli infissi
ecc..
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[accordion_item title='Quando dover redigere APE?']
[fonte CasaClima]
Con il DL n. 63/2013 (pubblicato sulla GU n. 130 del 5/6/2013) convertito nella Legge n. 90/2013 (pubblicata sulla GU n. 181 del 3/8/2013) sono state apportate una serie di rilevanti modifiche di interesse civilistico/contrattualistico in tema di certificazione (ora “prestazione”) energetica”.
1. nuova costruzione e "ristrutturazioni importanti"
L’APE è prodotto a cura del costruttore sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente e deve essere allegato alla documentazione per l'agibilità.
2. compravendita
L’APE è prodotto a cura del proprietario/venditore.
Secondo una Nota del Consiglio Nazionale del Notariato – CNN (del 7/8/2013), anche se il decreto fa riferimento specifico solo alla vendita, per coerenza con lo spirito della normativa, devono ritenersi ricomprese, nell’obbligo di allegazione dell’APE, anche altre fattispecie contrattuali di trasferimento a titolo oneroso (es. permuta).
3. atto di trasferimento a titolo gratuito (successione, donazione)
L’APE è prodotto a cura del proprietario dell’immobile.
4. contratto di locazione (o sub-locazione)
L’APE è prodotto a cura del proprietario/locatore. Si evidenzia che l’obbligo sussiste solo se si è in presenza di una nuova locazione e non di un rinnovo, proroga o reiterazione di un precedente rapporto di locazione. Resta esonerato, quindi, dall’obbligo il proprietario che rinnova un contratto di locazione stipulato prima del 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del DL 63/2013). Secondo la Nota del CNN si deve ritenere applicabile in via estensiva la disciplina dettata per la locazione ai seguenti contratti: leasing (avente ad oggetto un edificio comportante consumo energetico), affitto di azienda (qualora il relativo contratto comprenda anche l’affitto di edifici comportanti consumo energetico).
Nei casi di vendita, locazione ecc. il proprietario deve rendere disponibile l’APE al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative se ciò avviene anche tramite un agente immobiliare e consegnarlo alla fine delle medesime (es. rogito); in caso di vendita o locazione prima della sua costruzione/ultimazione il venditore (ma dovrebbe intendersi anche il costruttore) o locatore fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produrrà l’APE entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità (allegato anche alla richiesta del certificato di agibilità).
Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione dovrà inoltre essere inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dia atto di aver ricevuto le informazioni e l'attestazione della prestazione energetica dell'edificio (APE).
L’APE non deve essere prodotto per (articolo 3 D.lgs. 192/2005 come modificato dal DL n. 63/2013):
a) edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzano reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
b) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
c) fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati (eccetto le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione energetica);
d) edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi (eccetto le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione energetica);
e) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
5. Incentivi Ecobonus (110%)
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[accordion_item title='Validità APE e Sanzioni']
VALIDITA' DELL'APE
L'APE ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornata ad ogni intervento di ristrutturazione e riqualificazione che interessa l'edificio certificato. La durata decennale è condizionata al rispetto delle prescrizioni di controllo della prestazione energetica degli impianti di cui al decreto del 16 aprile 2013. Se tali controlli non vengono effettuati, l'APE perde efficacia al 31 dicembre dell'anno in cui tali controlli dovevano essere svolti.
VALIDITA' DEI VECCHI ACE
Il nuovo comma 10 dell’articolo 6 del D.lgs. 192/2005 fa salvi gli ACE (attestati di certificazione energetica) già rilasciati fino al giorno precedente all’entrata in vigore del DL n. 63/2013 (cioè fino al 5 giugno 2013) “purché conformi alla Direttiva 2002/91/CE” ed in corso di validità.
Soggetti Abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici
Ai sensi del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75 “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192“, pubblicato sulla G.U. n.149 del 27 giugno 2013 ed in vigore dal 12 luglio 2013, nella Regione Campania sono abilitati alla certificazione energetica degli edifici esclusivamente coloro i quali sono iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente ed in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) dell’art. 2 comma 3 del suddetto D.P.R.; per i tecnici in possesso di tali titoli non c’è l’obbligo di conseguire un attestato di frequenza e profitto di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui all’art.2 comma 5 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.75, che la Regione Campania attualmente non ha attivato, ma che possono essere svolti a livello nazionale, da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
Si ricorda che l'Autodichiarazione di prestazione energetica dell’edificio “Classe G” è stata abrogata, ai sensi dell'art.2 comma 4 del D.M. 22 novembre 2012 pubblicato sulla G.U. n.290 del 13 dicembre 2012.
'SANZIONI
Per le ipotesi di violazione della normativa in materia di dotazione e consegna dell’APE il nuovo articolo 15 del D.lgs. 192/2005 prevede un differente ed articolato sistema sanzionatorio (di tipo amministrativo/pecuniario) a carico del soggetto di volta in volta obbligato:
- professionista abilitato che non rispetta i criteri di redazione (da 700 a 4200 euro);
- costruttore o proprietario che non rispetta l’obbligo a seguito di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione importante (da 3000 a 18000 euro);
- proprietario che non rispetta l’obbligo nel caso di vendita (da 3000 a 18000 euro);
- proprietario che non rispetta l’obbligo nel caso di nuovo contratto di locazione (da 300 a 1800 euro);
- offerta di vendita/locazione senza indicazione dei parametri energetici (si applica anche agli agenti immobiliari) (da 500 a 3000 euro).
Non sono previste sanzioni amministrative in caso di violazione dell’obbligo di APE per gli atti di trasferimento a titolo gratuito.
Inoltre, per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione in legge del decreto legge n. 63, dalla mancata allegazione dell’APE deriva la nullità del contratto. Secondo la già richiamata Nota del CNN si tratta di nullità assoluta che può come tale essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. L’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione.
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[accordion_item title='Certificatori']
Certificatori
L’Attestato di Prestazione Energetica viene rilasciato da un professionista abilitato che si assume la responsabilità di ciò che dichiara per dieci anni. La CAT Engineering Srl si avvale di un gruppo interdisciplinare di propri tecnici, con una elevata esperienza comprovata nell’ambito degli impianti, dell’edilizia e della bioarchitettura, in grado di predisporre e rilasciare attestati di Prestazione Energetica per tutti gli immobili o singole unità immobiliari, e nel contempo di proporre soluzioni innovative e personalizzate impiegando fonti energetiche rinnovabili abbinate a materiali e tecniche ecocompatibili.
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[accordion_item title='Inserimento Certificazione Energetica (Regione Campania)']
L’ Attestazione dei Certificati Energetici Residenziale / Non Residenziale è il documento che va ad integrare la Certificazione Energetica.
L’Attestazione sarà trasmessa contestualmente al ”Certificato Energetico” controfirmato dall’utente e allegata alla stessa mediante la piattaforma in parola.
I due documenti sopra indicati, più la copia di un valido documento di riconoscimento saranno allegati nella sezione “Carica Allegati”. L’Attestato dovrà essere compilato in ogni sua parte stampato e sottoscritto anche digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Azienda (o da altri soggetti giuridicamente legittimati alla firma) e successivamente caricato ( upload ) attraverso il SID, nell’apposita sezione “Carica Allegati” dedicata.
ACCESSO SISTEMA INFORMATIVO DIPARTIMENTALE
(SID - REGIONE CAMPANIA)
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[accordion_item title='Riferimenti normativi']
il D.Lgs. 192/2005 e il D.P.R. 59/2009 (anche con riferimento alle modifiche apportate dal D.L 63/2013 in tema di Attestato di Prestazione Energetica (APE);
le Linee guida nazionali per la certificazione energetica;
norme UNI in materia di risparmio energetico (UNI/TS 11300-1, UNI/TS 11300-2 e UNI/TS 11300-4).
DECRETO 26 GIUGNO 2015_LINEE GUIDA_OIS.pdf
DECRETO 26 GIUGNO 2015_REQUISITI MINIMI_OIS.pdf
DM-relazioni-tecniche-di-progetto-26-06-15.pdf
DM_Linee_guida_APE_allegato1.pdf
DM_Linee_guida_APE_appendiceA.pdf
DM_Linee_guida_APE_appendiceB.pdf
DM_Linee_guida_APE_appendiceC.pdf
DM_Linee_guida_APE_appendiceD.pdf
DM_requisiti_minimi_allegato1.pdf
DM_requisiti_minimi_ALLEGATO2.pdf
DM_requisiti_minimi_appendiceA.pdf
DM_requisiti_minimi_appendiceB.pdf
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L'APE dovrà essere realizzato per gli interventi previsti dal Superbonus al 110% in fase ante e post operam.
Per un preventivo rivolgetevi a noi per un
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