Sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul lavoro

Consulenza agli Adempimenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro

Premessa
Il Decreto Legislativo 81/2008, con le sue successive modifiche ed integrazioni, ha innovato profondamente il preesistente quadro normativo relativo alla sicurezza sul lavoro. Infatti i precedenti riferimenti, quali ad esempio il D.P.R. 547/55, il D.P.R. 303/56, il D. Lgs. 626/94, il D. Lgs. 242/96, etc., sono stati abrogati e superati da un nuovo approccio alla sicurezza. Nei fatti, come per il passato, ogni qual volta si abbia la presenza di almeno un dipendente, o comunque di un lavoratore a qualsiasi titolo subordinato, subentra la necessità per il datore di lavoro, severamente sanzionata in caso di inadempienza, di predisporre un vero e proprio “sistema di gestione della sicurezza” all’interno della propria unità produttiva.

 

Assistenza alla gestione del "sistema di gestione della sicurezza"
Un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (in seguito denominato SGSL) integra obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione di sistemi di lavoro e di produzione di beni o servizi. Il SGSL definisce le modalità per individuare, all’interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti. Il SGSL, che prevede un’adozione volontaria1), potrà avere successo perché, fermo restando il rispetto delle norme di legge:
• il monitoraggio è effettuato preferibilmente con personale interno all’impresa/organizzazione;
• non è soggetto a certificazione da parte terza imposta da norme di legge;
• è economicamente giustificabile, in quanto produce anche economie di gestione;
• si adatta alle specifiche caratteristiche dell’impresa/organizzazione;
• migliora le capacità di adattamento all’evoluzione di leggi, regolamenti e norme di buona tecnica.

  

Aggiornamento periodico della documentazione e formazione
Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

 

Riunioni periodiche
Articolo 35 - Riunione periodica
Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600)
…omissis...
…nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro per il datore di lavoro- dirigente)

 

Formazione periodica
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente) 
…omissis…
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.  Si consiglia un sopralluogo (“on site”) e la definizione di un eventuale piano di formazione con almeno 1 acceso all’anno.
7. I dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.  Formazione ai preposti: consigliate almeno 4 ore/anno/cad
…omissis...
9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico;
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)
Addetti emergenze: 2 ore/anno/cad
…omissis… 
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
Assistenza alla gestione del libretto formativo dei lavoratori.

  

Legislazione recente

Accordo Stato-Regioni del 7 Luglio 2016

Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti al servizio prevenzione e protezione, ai sensi dell'arto.32 del D.lgs 81/08 e smi. Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 281/97

 

Decreto 28 febbraio 2014 

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villagi turistici, ecc.) con capacita' ricettiva superiore a 400 persone.

 

Decreto Ministeriale 6 marzo 2013

Criteri di Qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

 

Decreto Ministeriale 13 febbraio 2013

Recepimento delle Procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese.